RAGGI DI VITA - ONLUS - STATUTO DI ASSOCIAZIONE

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

1.1 E’ costituita per iniziativa del Rotary Club Torino Stupinigi e del Rotaract Club Torino Stupinigi un’associazione non riconosciuta ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile e che agisce per gli effetti dettati dal D.Lgs. 460/1997, dalla Legge n. 266/1991, nonché dalla Legge Regionale n. 22/1993, denominata "RAGGI DI VITA - ONLUS" senza scopo di lucro con sede legale in Torino, Corso Re Umberto I n. 1.

1.2 La durata dell’Associazione è fissata al 31 dicembre 2050.

Art. 2 - Scopi e finalità

2.1 L'Associazione nasce come strumento di attuazione concreta di progetti sociali, assistenziali, educativi e formativi con interventi in territori nazionali ed internazionali rivolti a tutte quelle popolazioni o gruppi marginali in stato di disagio o di bisogno inteso in termini sanitari, economici, sociali o culturali, senza distinzioni di razza, religione o ideologia.
Lo spirito promotore di tali iniziative è quello proprio di Paul Harris del concreto agire in aiuto dell’uomo in stato di bisogno senza distinzione alcuna, nella convinzione che solo operando attivamente per l’essere umano gli si possa dare speranza e fiducia per uscire da tali situazioni di difficoltà.
L’Associazione, pertanto, si prefigge come scopo di:

  • Raccogliere fondi destinati a sostenere iniziative di beneficenza, che agiscono nei settori dell’assistenza sociale e socio-sanitaria, dell’istruzione, della formazione, della tutela dei diritti civili e della beneficenza a favore di famiglie e persone disagiate prevalentemente sul territorio in cui operano gli associati.

  • Operare nel campo sociale ed assistenziale favorendo la realizzazione di presidi ospedalieri, ambulatori e scuole in territorio nazionale ed internazionale, promuoverne la gestione ed il corretto funzionamento ordinario mediante la raccolta di fondi e di beni da destinare agli stessi e promuovendo ogni iniziativa volta alla realizzazione di tale scopo.

2.2 Al fine di realizzare lo scopo sopra citato l’Associazione intende collaborare con enti privati e pubblici sia nazionali che internazionali al fine di costituire comunità, centri di accoglienza e di raccolta fondi anche nei Paesi del Terzo Mondo, che siano di supporto e sostegno per le persone bisognose.

2.3 E’ vietato svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle direttamente connesse. E’ fatto obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 3 - Risorse economiche

L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
quote associative;

  • Contributi degli aderenti;

  • Contributi privati;

  • Contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche finalizzati; esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

  • Donazioni e lasciti testamentari;

  • Rimborsi derivanti da convenzioni;

  • Entrate derivanti da attività commerciali e connesse. 3.2 L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio e termine rispettivamente il primo luglio e il 30 giugno di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo entro novanta giorni redige il rendiconto e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei soci.

Art. 4 - Soci

L'Associazione "RAGGI DI VITA - ONLUS" è offerta a tutti coloro che, essendo interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali, ne accettano lo Statuto e le disposizioni impartite dal Consiglio Direttivo.
La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea. Gli associati avranno diritto di voto in assemblea: in particolare potranno esprimere il proprio voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi dell'associazione.
L'ammissione a socio è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda scritta del richiedente. Tale domanda comporta l'accettazione di tutte le norme del presente Statuto e di tutte le eventuali modifiche, nonché il pagamento delle quote annuali previste in favore dell'Associazione da parte di ciascun tesserato e l'obbligo di osservare le deliberazioni che, in base al presente Statuto, saranno adottate dai competenti organi dell'Associazione stessa. Il recesso è sempre consentito e si effettua a norma dell'art. 2526 c.c.
In caso di comportamento difforme che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione, il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dall'associazione.

La qualità di associato si perde per recesso od esclusione.
L'esclusione è decisa dal Consiglio Direttivo e ha effetto dal giorno in cui la relativa comunicazione ben motivata, a mezzo lettera raccomandata A.R., è inviata all'escluso. All’associato è sempre concesso il diritto di replica.

L'associato receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate, ad eccezione di quanto previsto dalle norme vigenti.

Art. 5 - Doveri e diritti degli associati

5.1 Gli associati sono obbligati a:

  • Osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

  • Mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell’Associazione;

  • Versare la quota associativa di cui al precedente articolo.

5.2 Gli associati hanno diritto a:

  • Partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;

  • Partecipare all’Assemblea con diritto di voto;

  • Accedere alle cariche associative.

Art. 6 - Organi dell’Associazione

6.1 Sono organi dell’Associazione:

  • L’Assemblea degli associati;

  • Il Consiglio Direttivo;

  • Il Presidente.

Art. 7 - Assemblea

1)L’Assemblea è composta da tutti gli associati e può essere ordinaria e straordinaria.
Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta.
Ogni associato non può ricevere più di due deleghe.

2) L’Assemblea ordinaria indirizza tutta l’attività dell’Associazione ed inoltre:

  • Approva il bilancio preventivo e consuntivo relativamente ad ogni esercizio;

  • Nomina i componenti del Consiglio Direttivo;

  • Nomina i componenti del il Collegio dei Revisori;

  • Delibera l’eventuale regolamento interno e le sue variazioni;

  • Stabilisce l’entità della quota associativa annuale;

  • Delibera la esclusione degli associati dall’Associazione;

  • Si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati.

3) L’Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno per

l’approvazione del bilancio ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Consiglio Direttivo, o un decimo degli associati ne ravvisino l’opportunità.

4) L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento anticipato e sulla proroga della durata dell’Associazione.

5) L’Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, da Vicepresidente e in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti. Le convocazioni devono essere effettuate mediante affissione nella bacheca dell’Associazione oppure mediante qualsiasi mezzo di comunicazione idoneo (lettera, fax, e-mail con ricevuta di avvenuta ricezione) quindici giorni prima della data di riunione. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti gli associati e l’intero Consiglio Direttivo.

6) L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

7) Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per la deliberazione riguardante l’eventuale scioglimento anticipato dell’Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo che deve essere adottato con la presenza ed il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 8 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo a cui compete la conduzione ordinaria dell'Associazione. E' composto da tre a sette membri, il cui numero è da stabilire ad ogni assemblea elettiva, e la cui maggioranza deve essere costituita da soci del Rotary Club Torino Stupinigi.
Il primo Consiglio Direttivo è nominato con l’atto costitutivo e dura in carica tre anni.
Possono far parte del Consiglio Direttivo esclusivamente gli associati.
Sono previste le seguenti cariche interne:

  • Il Presidente, che rappresenta l'Associazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e ne attua le decisioni in conformità dei compiti di cui all’articolo 10 del presente Statuto;

  • Il Vicepresidente, che rappresenta l’Associazione in caso di assenza o impedimento del Presidente;

  • Il Segretario a cui competono le attribuzioni che vengono assegnate all'inizio del mandato (verbalizzazione, attuazione di pratiche burocratiche, ed altro) e riguardano la parte burocratica dell'Associazione;

  • Il Tesoriere che cura la situazione finanziaria dell'Associazione e rende conto ogni volta che viene richiesto dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea dei soci.

I membri del Consiglio Direttivo svolgono gratuitamente la loro attività, durano in carica tre anni e possono essere rieletti. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'assemblea con la maggioranza dei 2/3 dei soci aventi diritto al voto.
Qualora un membro del Consiglio Direttivo presentasse le dimissioni scritte, oppure risultasse assente a tre riunioni consecutive, salvo giustificato motivo, decade dalla propria carica. Nel caso in cui, per le cause su indicate o per altra causa, uno dei componenti del Consiglio decada dall’incarico il Consiglio direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.
Art. 9 Consiglio Direttivo: ruolo e compiti
Il Consiglio nomina al suo interno un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario ed un Tesoriere.
Al Consiglio Direttivo spetta di:

  • Curare l’esecuzione della deliberazione dell’Assemblea;

  • Predisporre il bilancio preventivo e consuntivo relativo ad ogni esercizio;

  • Nominare il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere;

  • Deliberare sulle domande di nuove adesioni;

  • Provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all’Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vicepresidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano. Il Consiglio Direttivo è convocato di regola almeno una volta all’anno e ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vicepresidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. La convocazione viene effettuata

mediante posta elettronica almeno tre giorni prima della data stabilita.
I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 10 - Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e dura in carica tre anni.
Al Presidente spetta:

  • La firma sociale e la rappresentanza legale dell'Associazione esercitata in ottemperanza a precise indicazioni del Consiglio Direttivo, a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in giudizio;

  • La convocazione e la presidenza del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei soci;

  • La competenza degli atti e delle pratiche associative presso le altre istituzioni e la vigilanza sulla regolare tenuta dei Libri sociali dell'Associazione.

Art. 11 - Gratuità delle cariche

Tutte le cariche sono gratuite. Agli associati compete solo il rimborso delle spese regolarmente documentate.

Art. 12 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione "RAGGI DI VITA - ONLUS" deve essere deliberato con il voto favorevole di tre quarti dei propri associati iscritti all'Associazione aventi diritto di voto.
In caso di scioglimento, per qualunque causa, dell'Associazione il patrimonio della stessa dovrà essere devoluto ad altra organizzazione, Onlus o a fini di utilità sociale, sentito l'Organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta per legge.

Art. 13 - Modifica dello Statuto

La modifica del presente Statuto può essere deliberata esclusivamente dall'Assemblea su iniziativa del Consiglio Direttivo con almeno il voto favorevole di tre quarti degli associati aventi diritto di voto.

Art. 14 - Norme di chiusura

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Statuto valgono le norme di legge vigenti in materia, con particolare riferimento al D.lgs.460/97 e della L.266/91.